Dei tre istituti previsti dalla legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento, ora modificata dal nuovo codice dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 che – per questa sezione – entra in vigore il 14 agosto 2020), è il più difficile da realizzare.
Trattasi per la dottrina prevalente di un accordo di natura privatistica tra l’imprenditore (anche il piccolo imprenditore ancora titolare di p.Iva o titolare di p.iva già cessata, anche il socio di società di persone) e i suoi creditori per un pagamento falcidiato dei suoi debiti come eccezione del principio dell’art 2740 del cod.civ. per cui un soggetto risponde di un debito assunto con tutti i suoi beni (e redditi) presenti e futuri, per il debito oltre gli interessi e le spese.
Al di là dell’entità della somma che si vuole offrire, in primo luogo il debitore deve pagare i creditori ipotecari per intero (salvo non provveda alla formazione di classi), deve pagare le imposte comunitarie per intero, ossia IVA e ritenute d’acconto, le spese dell’OCC, e i creditori chirografari in parte, con il consenso del 60% dei creditori con diritto di voto.