INVALIDO IL VOTO DELL’AGENZIA RISCOSSIONE IN VECE DEGLI ENTI IMPOSITORI
Il giudice dott. Gabriele Gaggioli, partendo dall’esegesi dell’art. 11 della legge 3/12, sentenzia
“la decisione di rinunciare o non rinunciare al credito tributario costituisce attività di amministrazione del tributo e non attività di riscossione dello stesso. …..La disamina svolta dall’Amministrazione Finanziaria circa la maggiore convenienza tra il pagamento proposto in sede di accordo e la soddisfazione del credito erariale derivante dalla liquidazione dei beni, ai fini della successiva espressione del voto, costituisce espressione di discrezionalità tecnica censurabile dal Giudice….
Il credito, a titolo di oneri della riscossione è diverso e successivo rispetto al credito a titolo di tributo ed è pertanto estraneo all’attività degli enti competenti per l’amministrazione del tributo medesimo.
L’Agenzia delle Entrate ha legittimazione al voto rispetto alla generalità dei tributi ed il voto viene espresso per il tramite della Direzione Provinciale territorialmente competente avuto riguardo al domicilio del debitore all’atto della domanda.
Questo Giudice deve evidenziare l’erroneità della tesi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate. Le circolari 19/E del 6.5.2015 e 16 del 23.7.2018 in ragione della loro natura interpretativa e non organizzativa non contengono alcuna delega da parte dell’agenzia delle entrate a favore dell’agenzia della riscossione per l’espressione del diritto di voto nelle procedure di composizione della crisi, ma si limitano a interpretare erroneamente il dato legislativo.“
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