I debiti possono essere stralciati! E ciò è previsto dalla legge! Leggete con attenzione qui di seguito e
troverete le risposte alle vostre domande.
All’art. 4 commi da 4 a 9, DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n.69/2021 è prevista
la possibilità per i debiti presenti nel piano di pagamento della Rottamazione ter e del Saldo e stralcio, di
essere oggetto di stralcio. Chi si trova in regola con il versamento delle rate della Rottamazione ter e/o del
saldo e stralcio, in scadenza nell’anno 2019, tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate può
verificare se tra le cartelle/gli avvisi inclusi nel Piano di pagamento, sono presenti carichi affidati all’Agente
della Riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 che rientrano tra quelli di importo inferiore a 5 mila euro,
calcolato alla data del 23/03/2021, e per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4 commi da 4 a
9 del DL n. 41/2021). Una condizione è prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche,
ovvero che, nel periodo di imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte
fino a 30 mila euro, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sia stato conseguito un reddito
imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro, nel periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2019.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che
renderà operativo lo stralcio delle cartelle in relazione ai carichi affidati all’Agente della riscossione per il
periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Il provvedimento stabilisce che l’annullamento delle cartelle sarà
effettuato alla data del 31 ottobre.
L’art. 4 comma 4 del decreto Sostegni ha stabilito l’automatico
annullamento dei debiti anche se ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli e nel saldo e stralcio. E nello
specifico: i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 fino a 5 mila euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; i debiti risultanti dai singoli carichi affidati
all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 gennaio 2010; i debiti risultanti delle persone
fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi fino a 30 mila euro; i debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel
periodo di imposta incorso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi fino a 30 mila euro. Entro la data 20 agosto 2021 viene trasmesso dall’agente della riscossione
all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali presenti, alla data del 23 marzo 2021, delle persone
fisiche e delle persone diverse dai soggetti fisici che hanno uno o più debiti di importo residuo, alla data del
23 marzo 2021, fino a 5 mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal primo gennaio 2000 al 31 gennaio 2010.
In questo elenco non fanno parte i contribuenti che sono privi del requisito reddituale, dato che l’art. 2 del
decreto prevede che entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate segnala i soggetti per i quali non
ricorrono i requisiti reddituali. Il decreto prevede che l’annullamento, per i soggetti che ne hanno diritto, sia
effettuato alla data del 31 ottobre 2021, nel caso di coobbligazione. Ove almeno uno dei coobbligati sia
sprovvisto del requisito reddituale, l’annullamento non opera. Il 31 ottobre viene fissato come data
nella quale cessa la sospensione della riscossione dei debiti per i quali sussistono i requisiti di importo e
temporali. Il decreto menziona esclusivamente la sospensione della riscossione e non della
prescrizione, nonostante la norma primaria prevedesse che la sospensione della prescrizione avesse dovuto
cessare di avere efficacia alla data del 31 ottobre 2021.