I PRESUPPOSTI PER OTTENERE LA FINANZA URGENTE PREDEDUCIBILE NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
IL CASO
La società che si trovava in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendevano probabile la crisi o l’insolvenza, ritenendo ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, ha presentato domanda alla Camera di Commercio per ottenere la nomina dell’esperto negoziatore, chiedendo contestualmente che il Tribunale competente confermasse l’applicazione di misure protettive del patrimonio erga omnes.
A seguito di fissazione di udienza e termine di notifica, la società ha depositato il piano industriale di risanamento, mentre l’assemblea degli obbligazionisti ha proceduto alla nomina di un rappresentante comune e la società ad approvare il bilancio al 31.12.2021; la società ha presentato altresì un’istanza ai sensi dell’art. 22 C.C.I.I., al fine di ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili d’urgenza.
Alla luce di tale richiesta il giudice ha nominato un ausiliario dottore commercialista ai sensi dell’art. 68 c.p.c., che, all’esito dell’esame della documentazione, ha dimesso un parere negativo, in quanto dall’esame del bilancio appena approvato l’impresa si era rivelata insolvente.
In data 8.11.22 il giudice designato ha rigettato l’istanza di autorizzazione a contrarre la finanza urgente prededucibile, alla luce della situazione d’insolvenza già in essere, e sul presupposto che lo stato delle trattative con il ceto creditorio non appariva idoneo a delineare una prospettiva favorevole in relazione alla riduzione del passivo; a detta del giudice, il rischio di cui si sarebbero dovuti far carico i creditori dell’impresa in caso di autorizzazione a contrarre finanziamenti urgenti prededucibili sarebbe stato ancora troppo alto, ma in presenza di un contesto migliorato in relazione alle trattative con i creditori la decisione avrebbe potuto essere rivista.
Il Tribunale ha contestualmente confermato le misure protettive per il periodo di 120 giorni, previsto ex lege, con scadenza nel caso de quo al 30.11.22.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE SULLA SECONDA ISTANZA EX ART. 22 C.C.I.I.
Il 25.11.22 la società, con l’avvicinarsi della scadenza del termine concesso per le misure protettive del patrimonio, ha depositato un’istanza di proroga di tali misure, per ulteriori 120 giorni, riferendo dello stato di avanzamento delle trattative con il ceto creditorio.
L’stanza è stata corroborata dal parere positivo dell’esperto, avv. Annapaola Tonelli, che ha ritenuto fondamentale la proroga delle misure protettive per salvaguardare l’esito delle trattative in corso con i creditori e con i partner commerciali e finanziari, alla luce degli importanti accordi conclusi con i creditori sotto la sua egida.
Il 30.11.22 il Tribunale ha accolto la richiesta di proroga delle misure protettive, e le ha prorogate per ulteriori 120 giorni, e quindi fino al 30.3.2023, richiamando il parere favorevole dell’esperto e valorizzando la documentazione versata a supporto della dimostrazione dello stato avanzato delle trattative.
Successivamente, il 12.12.22, la società ha depositato una nuova istanza per ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi degli artt. 6 e 22 C.C.I.I., per un importo complessivo di circa € 7.000.000. Nello specifico tale importo sarebbe stato costituito, per quanto riguarda il breve termine, da una linea di credito /firma di garanzia firma finalizzata alla riscossione di un credito erariale dell’i.v.a., già riconosciuto dall’ente, di € 1.750.000; quanto alla finanza a medio-lungo termine, dall’apertura di una linea di credito per cassa, per un importo massimo pari a € 6.250.000.
L’utilizzo principale della finanza urgente sarebbe stato destinato alla riattivazione di uno dei business strategici della società, con conseguente riattivazione di commesse già iniziate e con la possibilità di attivare nuovi contratti con elevata marginalità.
A detta della società, il rimborso della nuova finanza urgente sarebbe stato garantito dalle proiezioni di cassa conseguenti alla continuazione dell’attività.
Ai fini della valutazione della richiesta il Giudice delegato ha quindi nominato un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., nella persona dello stesso professionista che aveva già valutato negativamente la prima istanza ex art. 22 C.C.I.I., rigettata dal Tribunale.
All’esito dell’esame della documentazione comprovante lo stato avanzato delle trattative e la compiutezza del piano industriale, l’ausiliario ha dimesso un parere favorevole, ritenuto dal Giudice analiticamente motivato e convincente, tale da costituire il fondamento per accogliere l’istanza.
Vari gli elementi ritenuti decisivi da parte del Giudice: in primis, la rinuncia del nuovo partner finanziario a iscrivere ipoteca sull’unico immobile di proprietà della società, mantenendo un vincolo pignoratizio sulle azioni, i macchinari, i diritti di proprietà intellettuale, i marchi, un credito e le azioni di una società controllata, oltre al conto vincolato dal pegno.
In sintesi si può affermare che la valutazione di fondatezza dell’istanza sia stata resa possibile tramite l’analisi dello stato delle trattative con il ceto creditorio, punctum dolens che aveva motivato il rigetto della prima istanza ex art. 22 C.C.I.I. presentata dall’imprenditore, e dell’indirizzo illuminato del giudice che anche l’impresa insolvente possa accedere alla composizione negoziata
Alla luce del concreto e positivo avanzamento delle trattative documentato dalla società con l’aiuto dell’Esperto, e confermato dalla valutazione positiva effettuata dall’ausiliario, l’esito a cui è pervenuto il Tribunale è necessariamente mutato.
Decisiva soprattutto per il giudizio positivo è risultata la sottoscrizione di un accordo con il partner commerciale strategico per la realizzazione di nuove commesse, perché avrebbe garantito l’acquisizione di valore patrimoniale utile anche in caso di liquidazione giudiziale, e quindi ipotesi migliore per i creditori, rispetto all’alternativa liquidatoria atomistica del patrimonio della società.
Di estrema rilevanza è stato ritenuto il raggiungimento di una percentuale di ben il 63,04% dei creditori-obbligazionisti che si sono espressi a favore della conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni speciali, perché tale percentuale avrebbe consentito l’estensione dell’efficacia dell’accordo anche agli obbligazionisti dissenzienti, ai sensi dell’art. 61 C.C.I.I., grazie alla relazione positiva dell’Esperto.
Quanto ai creditori bancari e finanziari, la società ha documentato la disponibilità dei medesimi a proseguire le trattative, sulla base di una road map che avrebbe portato verosimilmente a un accordo in tempi brevi.
Anche l’opera del professionista individuato dalla società come attestatore ai sensi dell’art. 57 com. 4 C.C.I.I. ha contribuito all’accoglimento dell’istanza, dichiarando che apparivano credibili le risultanze contabili e rilasciando una comfort letter, in cui ha affermato la fattibilità del piano sottostante agli accordi di ristrutturazione. In particolare, ha richiamato la circostanza della percentuale di obbligazionisti aderenti superiore al 60%, e la percentuale dei fornitori aderenti di c.a. l’80%, ribadendo la funzionalità dell’accesso alla finanza esterna urgente ai fini degli adempimenti connessi agli accordi di ristrutturazione e al perseguimento degli obbiettivi del piano industriale.
In definitiva l’attestatore ha affermato l’elevata probabilità del perfezionamento degli accordi con tutti i ceti creditori e la conseguente possibilità di omologazione da parte del Tribunale; anche il piano industriale, predisposto dalla società con l’ausilio di un primario advisor finanziario, è stato ritenuto fondato su ipotesi ragionevoli, così come l’accesso alla finanza d’urgenza è stato ritenuto indispensabile al fine di riattivare il ciclo produttivo e di mantenere la continuità aziendale, con evidenti vantaggi per tutti i soggetti coinvolti nella crisi d’impresa.
Facendo proprie tutte le considerazioni dell’ausiliario, fondate sulla documentazione e sulle argomentazioni dell’esperto avv. Annapaola Tonelli e dell’attestatore, il Tribunale è pervenuto all’accoglimento dell’istanza, non potendo che constatare come la trattativa con i fornitori, che ha condotto a un riscadenziamento del debito e allo stralcio di una somma considerevole, così come quella con gli obbligazionisti, abbiano ricevuto un’accelerazione di notevole rilevanza rispetto alla situazione presente al momento del deposito della prima istanza, precedentemente rigettata.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La continuità aziendale è una delle finalità maggiormente perseguite dal legislatore che ha innovato il sistema delle procedure concorsuali con le nuove procedure di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza del debitore, disciplinate nel C.C.I.I.
Da tale premessa discende l’importanza che può assumere il ricorso alla finanza urgente prededucibile, che nelle nuove procedure ha assunto una funzione diversa da quella che in precedenza rivestivano i finanziamenti prededucibili nell’ambito del concordato con continuità aziendale, destinati principalmente all’esecuzione del concordato.
La disposizione dell’art. 22 C.C.I.I., che disciplina l’autorizzazione rilasciata dal tribunale all’imprenditore in relazione al compimento di una serie di atti, tra i quali l’accesso a finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 6 C.C.I.I., prevede due criteri guida: la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e la miglior soddisfazione dei creditori.
Nel caso in esame la funzionalità della finanza urgente rispetto alla continuità aziendale è stata dimostrata tramite la serietà e l’avanzato stato delle trattative con i creditori e la validità del piano industriale.
La valutazione della convenienza per i creditori anteriori passa invece dall’esame dell’alternativa tra la liquidazione in continuità aziendale e la vendita atomistica del patrimonio dell’impresa, e nel caso di specie è stato dimostrato che l’accesso ai finanziamenti, essenziale per la prosecuzione dell’attività e per i pagamenti del ceto creditorio, avrebbe prodotto conseguenze migliorative per i creditori anche in caso di esito liquidatorio.
Dall’esame del provvedimento qui commentato, si evince quale sia stata la gran mole di lavoro dell’Esperto e relativi coadiutori revisori e degli altri professionisti che hanno affiancato l’imprenditore, che sono riusciti a superare il primo diniego del Tribunale in ordine alla richiesta di contrarre i finanziamenti urgenti.
La professionalità e la preparazione dell’esperto che ha affiancato la società in crisi, avv. Annapaola Tonelli, e dei coadiutori avv. Elena Ceserani, entrambe nel team di professionisti di cancellaildebito.com, oltre alle dott. comm. Marta Lambertucci e Daniela Savi, revisori contabili, si sono rivelati determinanti ai fini dell’accoglimento dell’istanza di autorizzazione ad accedere a finanziamenti prededucibili, consentendo all’azienda in crisi di garantire la continuità aziendale e con essa a fornire le risorse utili a soddisfare gli interessi dei creditori.
avv. Massimo Carrattieri avv. Elena Ceserani