Debitore sovraindebitato per vicissitudini personali e familiari. Dimostrazione dell’assenza di utilità future superiori al reddito indisponibile necessario al sostentamento dignitoso del nucleo familiare e conseguente esdebitazione.
Commento a Trib. Bologna, 7.07.23, est. Mirabelli
Il caso.
Il debitore che si rivolge ai professionisti per cercare di risolvere la sua situazione è una signora che fino al 2007 è stata titolare di una impresa di pulizie, e che negli anni seguenti ha lavorato come collaboratore familiare a 10 ore settimanali, guadagnando circa 300 euro al mese; percepisce inoltre una pensione di invalidità di circa 320 euro mensili. Dal mese di luglio avrà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ed è sua intenzione smettere di lavorare.
Vive da sola in una casa di edilizia popolare per la quale paga un affitto mensile di circa 150 euro, comprese le spese condominiali.
I debiti ammontano a circa 190.000 euro, e sono esclusivamente di natura tributaria, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; sono maturati nel periodo 1999 – 2007 e sono relativi allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Il sovraindebitamento è riconducibile alla situazione familiare della ricorrente: un’infanzia segnata da traumi fisici e psicologici, un primo matrimonio che vede la nascita di due figli e la morte, dopo una lunga malattia, del marito. Un secondo matrimonio, con un’altra figlia e un marito assente che non contribuisce economicamente, conclusosi con la separazione.
In una situazione in cui da sola doveva occuparsi di tre figli, i due figli di prime nozze già grandi ancora in casa ma che non davano alcun contributo economico, i proventi dell’attività erano sufficienti solamente a soddisfare le esigenze della famiglia, diventando impossibile far fronte alle scadenze tributarie e contributive.
Il reddito complessivo all’atto del deposito della domanda copre a malapena il fabbisogno per le spese di sostentamento; non vi sono aspettative di sopravvenienze future rilevanti per i creditori.
Nel 2022, a seguito della morte del padre, la signora ha ereditato circa 6.000 euro, che, su consiglio dei professionisti che la assistono nella procedura, gira interamente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione a saldo parziale dei propri debiti.
Alla luce della situazione complessiva lo strumento individuato dai consulenti per aiutare la signora è la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’art. 283 C.C.I.I., per cui si rivolge la domanda all’O.C.C. competente.
A seguito dell’esame dell’istanza e dei documenti allegati, vista la documentazione integrativa richiesta, il collegio dell’O.C.C. dimette la propria relazione e rimette al giudice la valutazione circa l’esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione.
La convocazione del debitore da parte del Tribunale per chiarimenti e la decisione favorevole
Il Giudice designato, dopo aver esaminato il ricorso con la richiesta di esdebitazione e la relazione particolareggiata dell’O.C.C., rileva come risulti che la ricorrente maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nell’immediato futuro, con conseguente liquidazione del t.f.r. Tale circostanza, a detta del magistrato, tenuto conto anche della composizione familiare, metterebbe in dubbio la possibilità di accedere all’esdebitazione.
Ritenuta pertanto opportuna la convocazione della ricorrente e del professionista dell’O.C.C. ai fini della valutazione di sussistenza dei presupposti, e anche per consentire all’istante di valutare eventuali richieste subordinate, il Giudice fissa un’udienza di comparizione.
Anteriormente alla celebrazione dell’udienza i professionisti che assistono la ricorrente depositano una memoria per sostenere la ragioni della ricorrente; viene sottolineato come il criterio che individua la quota di reddito indisponibile vincolata al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, indicato nel II comma dell’art. 283 C.C.I.I., non sia superato né all’attualità, in cui il reddito complessivo tra lavoro e pensione d’invalidità è inferiore alla disponibilità minima mensile, né quando l’istante percepirà la pensione di vecchiaia, di cui vengono prodotti i conteggi formulati da un patronato.
Quanto al t.f.r., e alla sua ipotetica valenza di utilità futura per i creditori che impedisca la concessione dell’esdebitazione, si evidenzia come la rilevanza di tale utilità sia stata parametrata dal legislatore nella misura non inferiore alla percentuale del 10% del debito complessivo. Alla luce dell’importo del t.f.r. maturato dalla ricorrente, documentato, è dimostrato che tale limite è ben lontano dall’essere raggiunto.
Da ultimo, circa la composizione del nucleo familiare, si rammenta che sia stato documentato come la debitrice da pochi mesi sia il componente unico del nucleo, avendo la figlia preso la residenza dal compagno.
All’udienza di comparizione, grazie al preventivo deposito della memoria, il Giudice non necessita di ulteriori informazioni e chiarimenti; ritenuta la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’accoglimento della domanda, dichiara definitivamente inesigibili i debiti anteriori alla data del deposito del ricorso, prescrivendo l’obbligo di depositare per i successivi quattro anni una dichiarazione circa la sua situazione patrimoniale, reddituale e occupazionale, accompagnata da una relazione di conferma del gestore della crisi.
Senza dubbio una delle particolarità da sottolineare del caso esaminato consiste nella dimostrazione, dati reddituali e patrimoniali alla mano, che le supposte utilità future per i creditori, stante l’imminente maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e la conseguente disponibilità del t.f.r. non erano rilevanti, alla luce dei parametri di legge.
Sull’esigibilità del t.f.r. e sulla sua assoggettabilità al patrimonio da mettere a disposizione dei creditori, è bene ricordare che vi è un ulteriore limite, da considerare ancor prima della percentuale del 10% sopra menzionata, che discende dalla disciplina della previdenza complementare, c.d. terzo pilastro. Il t.f.r. infatti spesso viene destinato ad alimentare tale forma di previdenza, con conseguenti limiti di disponibilità.
Per adempiere al meglio il proprio mandato, spetta quindi al professionista che assiste il debitore sovraindebitato individuare anche quale sia la disciplina normativa applicabile al t.f.r., in base all’eventuale adesione al sistema previdenziale complementare.
avv. Elena Ceserani avv. Massimo Carrattieri