Casi di successo: sentenze dei Giudici
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INDICE
Caso 1   Piano del Consumatore
Caso 2   Liquidazione del Patrimonio
Caso 3   Accordo di Ristrutturazione
Caso 4   Piano del Consumatore
Caso 5   Liquidazione del Patrimonio
Caso 6   Piano del Consumatore
Caso 7  Liquidazione del Patrimonio
Caso 8   Liquidazione del Patrimonio
Caso 9   Piano del Consumatore
Caso 10 Liquidazione del Patrimonio
Caso 11 Liquidazione Controllata nucleo famigliare
Caso 12 Liquidazione Controllata
Caso 13 Liquidazione Controllata
Caso 14 Liquidazione Controllata
CASO 1 Piano del Consumatore
LA STORIA
Nel 2011 una coppia decide di acquistare congiuntamente un immobile, finanziandolo con un mutuo ipotecario trentennale intestato ad entrambi.
Nel 2012 la casa è oggetto di un pignoramento immobiliare per una fidejussione prestata dal marito, all’insaputa della moglie, per una società di famiglia per l’importo di 500.000 euro. Il debito con la banca, a causa della procedura esecutiva, cresce a 170.000 euro.
Nel 2014 la banca che aveva finanziato l’acquisto dell’immobile e, nonostante sino a quel momento tutte le rate del mutuo fossero state regolarmente pagate, chiede il versamento immediato di oltre 145.000 euro. La coppia non riesce a pagare la somma richiesta e la banca esegue un ulteriore pignoramento sull’immobile, che si somma al precedente.
L’immobile viene venduto all’asta ma l’importo non è sufficiente ad estinguere il debito nei confronti della banca, che ammonta ancora a 62.500 euro.
LO STRUMENTO
Essendo debiti non contratti in relazione alla attività professionale svolta lo strumento da utilizzare è il piano del consumatore. La signora, con l’aiuto del consulente, indica nel piano che sottopone all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- quello che può mettere a disposizione per il pagamento dei debiti ( il proprio stipendio + qualche migliaio di euro sul conto corrente per il TFR di un lavoro appena concluso)
- le uscite necessarie per le spese di vita e correnti
LA PROPOSTA
La signora si dichiara disponibile a dare al creditore, a tacitazione di ogni pretesa, 17.433 euro (pari al 30% del debito) da corrispondersi tramite il versamento inziale di 7.433 euro (il TFR disponibile sul conto corrente) e il pagamento del residuo in 20 rate mensili da 500 euro.
Nel 2018 il Giudice omologa il Piano proposto.
IL RISULTATO
Debito originale € 170.000
Pagamenti ai creditori € 134.933 (€ 107.500 dalla esecuzione immobiliare +€ 17.433 dal piano)
Beneficio € 35.067 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
Il beneficio avrebbe potuto essere maggiore se il debitore si fosse rivolto al professionista PRIMA della vendita dell’immobile.
CASO 2 Liquidazione del Patrimonio
LA STORIA
Il debitore è un lavoratore autonomo titolare di P.IVA.
Nel 2007 acquista per 55.000 euro un immobile per farci l’ufficio della propria attività, finanziando l’acquisto con un mutuo ipotecario.
Nel 2010 riceve da Equitalia una cartella esecutiva per imposte non pagate da una società da cui era uscito anni prima: paga immediatamente facendosi prestare la somma per poi scoprire, con l’aiuto di un tributarista, che l’importo non era dovuto in quanto relativo ad un periodo in cui lui non era più socio.
Equitalia rifiuta di restituire l’importo di 30.163 euro, oltre spese ed interessi, in quanto nel frattempo la sua attività ha accumulato debiti per 244.097 euro.
A causa della crisi ha anche sospeso il pagamento delle rate del mutuo, accumulando un debito per 47.933 euro a cui si somma uno scoperto di conto per 22.964 euro.
L’ufficio viene sottoposto a pignoramento immobiliare e successivamente messo all’asta e, a causa del meccanismo dei ribassi, sarebbe stato aggiudicato per 12.500 euro.
Nel 2017 viene assunto come dipendente a tempo determinato ma, a causa delle segnalazioni negative fatte alla Banca d’Italia e alla CRIF da banche e finanziarie, non riesce ad aprire un conto corrente ed a farsi accreditare gli importi dello stipendio (non è infatti possibile per il datore di lavoro pagare in contanti).
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Nel 2018 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta che consisteva in:
- Vendita dell’immobile
- Accordo di saldo e stralcio con Equitalia
- Riscossione/compensazione del credito con Equitalia
- Incasso degli stipendi pregressi
IL RISULTATO
Debito originale € 374.256
Pagamenti ai creditori € 56.522 (€ 22.500 dalla vendita dell’immobile + € 33.022 cessione del
credito Equitalia + € 1.000 da stipendi pregressi)
Beneficio € 317.734 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
CASO 3 Accordo di Ristrutturazione
LA STORIA
Il debitore è un imprenditore che nel 2014 ha chiuso l’azienda, in perdita, di cui era Amministratore Unico e socio di maggioranza. Attualmente lavora come dipendente.
Nel 2017 l’Agenzia delle Entrate gli invia 16 accertamenti sia come persona fisica che come società in cui contesta una indebita detrazione di costi con seguente indebita distribuzione di utili.
Raggiunge un accordo di definizione agevolata per 15 accertamenti per un totale di € 120.095 (uno, per l’importo di € 133.000, viene escluso perché fuori dai termini).
Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Guardia di Finanza riconosce la correttezza della detrazione di costi e l’insussistenza della contestazione: il processo penale viene archiviato ma, essendo l’accordo di definizione agevolata con l’Agenzia delle Entrate già sottoscritto, non è possibile annullare l’importo da pagare.
Ha inoltre sottoscritto delle fidejussioni a favore di alcuni istituti bancari per € 163.353 e assunto debito con professionisti per € 33.991.
LO STRUMENTO
Lo strumento più adatto è l’accordo di ristrutturazione. Con l’aiuto del consulente indica nell’accordo che sottopone all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- quello che può mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (il proprio stipendio + una quota del TFR maturato con l’attuale lavoro);
- le uscite necessarie per le spese di vita e correnti (nucleo famigliare formato da 5 persone di cui 3 figli minori).
LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a dare ai creditori, a tacitazione di ogni pretesa, 29.408 euro (pari al 9 % del debito) da corrispondersi tramite il versamento inziale di 5.540 euro (una quota del TFR già maturato) e il pagamento del residuo in 52 rate mensili da 459 euro.
Nel 2020 il Giudice, nonostante l’opposizione e la successiva eccezione di inammissibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, omologa l’Accordo di ristrutturazione proposto.
IL RISULTATO
Debito nell’Accordo € 254.679 (esclusi € 133.000 della cartella in contestazione)
Pagamenti ai creditori € 29.408
Beneficio € 225.272 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
CASO 4 Piano del Consumatore
LA STORIA
Il debitore, pensionato dal 2006, coniugato e separato di fatto, non convivente e padre di un figlio maggiorenne autosufficiente, soffre da lungo tempo di “disturbo di gioco d’azzardo (DGA)” per il quale è in cura dal 2008.
Questa patologia lo ha portato negli anni ad un progressivo accumulo di debiti verso banche ed istituti privati.
Nel 2016, quando a causa dell’età, non riesce più a svolgere lavoretti integrativi del reddito da pensione, la situazione collassa definitivamente e non è più in grado di onorare i debiti assunti: resosi conto che, nonostante le cure, non è riuscito a fermare la patologia chiede al Tribunale di Bologna, che la accoglie, la nomina di un Amministratore di sostegno.
Neanche l’Amministratore di sostegno, con il solo reddito da pensione, riesce a far fronte ai debiti che sono arrivati ad oltre 60.000 euro.
A febbraio del 2019 uno dei creditori ottiene il pignoramento di parte della pensione.
LO STRUMENTO
Essendo debiti non contratti in relazione alla attività professionale svolta lo strumento da utilizzare è il piano del consumatore. Il debitore, con l’aiuto del consulente, indica nel piano che sottopone all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- quello che può mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (la propria pensione + qualche migliaio di euro accumulatosi sul conto corrente dopo l’intervento dell’Amministratore di sostegno + un vecchio autoveicolo di proprietà);
- le uscite necessarie per le spese di vita e correnti, che sono completamente gestite dall’Amministratore di sostegno. Una attenzione particolare viene posta sulle potenziali spese sanitarie future a causa della situazione di salute del debitore, di età avanzata e diabetico.
LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a dare al creditore, a tacitazione di ogni pretesa, 18.393 euro (pari al 30% del debito) da corrispondersi tramite il versamento inziale di 4.000 euro (parte della disponibile sul conto corrente) e il pagamento del residuo in 42 rate mensili da 342,71 euro previa revoca della cessione del quinto e versamento dei 230 euro in maniera concorsuale..
Nel 2019 il Giudice omologa il Piano proposto.
IL RISULTATO
Debito originale € 61.310
Pagamenti ai creditori € 18.393 (€ 4.000 dalla giacenza di c/corrente + € 14.393 dal piano)
Beneficio € 42.917 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
CASO 5 Liquidazione del Patrimonio
LA STORIA
Il debitore è un lavoratore autonomo titolare di P.IVA. nonché amministratore e socio di una SRL in liquidazione, non fallibile perché al di sotto dei limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare.
Nel 2007 l’attività della SRL era in crescita e gli permette di acquistare per 104.800 euro un monolocale accendendo in mutuo fondiario (durata 15 anni, garanzia ipotecaria di primo grado per 157.200 euro).
Nel 2014, dopo la morte del socio nella SRL, per risolvere i problemi di liquidità accende un mutuo di 147.980 euro (durata 19 anni, garanzia ipotecaria di primo grado per 221.970 euro sulla prima casa).
Con questa liquidità paga solo parte delle imposte e delle cartelle ricevute dall’Agenzia delle Entrate: nel 2013 Equitalia iscrive ipoteca su entrambi gli immobili per circa 270.000 euro.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio (inclusi i crediti per lavori già effettuati) per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento. Il professionista riesce ad ottenere dal Giudice che il debitore possa continuare ad operare con la propria P.IVA, permettendogli di mantenere riservata la propria condizione di sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Nel 2018 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta che consisteva in:
- Vendita di entrambi gli immobili
- Vendita dei mobili contenuti nell’immobile adibito a prima casa
- Redditi futuri derivanti dall’attività di lavoratore autonomo
- Crediti per l’attività di lavoratore autonomo già effettuata
IL RISULTATO
Debito originale € 632.732
Pagamenti ai creditori € 348.085
Beneficio € 284.647 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
CASO 6 Piano del Consumatore
LA STORIA
Nel 2004 il debitore, lavoratore dipendente, a causa della separazione dalla moglie, si trova a dover sostenere, con il proprio stipendio, delle spese aggiuntive per l’affitto di una camera ed il mantenimento di una figlia non autosufficiente.
Nel 2008 accede al credito attraverso la cessione del quinto dello stipendio.
Nel 2010 acquista un piccolo appartamento stipulando un mutuo ipotecario (durata 25 anni, garanzia ipotecaria di primo grado per 59.620 euro).
Nel 2014 ottiene il rilascio di una carta di credito di tipo revolving con linea di credito fino a 4.000 euro e nel 2015 un prestito personale per l’importo di 14.000 euro. Sempre nel 2015 rinnova l’operazione di cessione del quinto dello stipendio.
Nel 2016 ottiene un nuovo finanziamento di 20.000 euro.
Nel 2017 l’istituto che ha rilasciato la carta revolving ne propone la chiusura con l’accensione di un finanziamento di 16.000 euro.
LO STRUMENTO
Essendo debiti non contratti in relazione alla attività professionale svolta lo strumento da utilizzare è il piano del consumatore. Il debitore, con l’aiuto del consulente, indica nel piano che sottopone all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- quello che può mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (il proprio stipendio)
- le uscite necessarie per le spese di vita e correnti, quantificate in 790 euro al mese
Viene proposto di tenere il mutuo ipotecario, sempre regolarmente pagato, al di fuori del piano del consumatore, mantenendo le rate dello stesso importo previsto nel piano di ammortamento. Questa operazione permette al debitore di salvare la casa nella quale abita.
LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a:
- pagare integralmente l’importo delle cartelle ricevute per infrazioni stradali, debiti IRPEF, bollo auto e TARI pari a 6.388 euro
- pagare 18.000 euro (pari al 18% dei debiti rimanenti) in 60 rate mensili da 300 euro, previa revoca della cessione del quinto e versamento dei 237 euro in maniera concorsuale
- continuare a pagare il mutuo della prima casa secondo il piano di ammortamento originale
Nel 2019 il Giudice omologa il Piano proposto.
IL RISULTATO
Debito originale € 87.267 (escluso il mutuo ipotecario)
Pagamenti ai creditori € 24.388
Beneficio € 62.879 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
Caso 7 Liquidazione del Patrimonio
LA STORIA
Nel 2006, alla nascita del primo figlio, una coppia decide di acquistare congiuntamente un immobile per circa 150.000 euro, finanziandolo con un mutuo ipotecario intestato ad entrambi.
Lei è dipendente con un contratto a tempo indeterminato mentre lui svolge l’attività di lavoratore autonomo, cessata nel 2015 a causa di un incidente stradale che gli impedisce di continuare a lavorare.
Nel 2013 la signora, che, essendo invalida, necessita di un’auto attrezzata per poter andare a lavorare, ne acquista una con un finanziamento
A partire dal 2015 riescono a far fronte al pagamento delle rate del mutuo e del finanziamento e alle spese correnti solamente ricorrendo a finanziamenti e carte revolving.
A ottobre del 2015 ricevono un decreto ingiuntivo per le rate non pagate del finanziamento. Si rivolgono ad un legale del Foro di Modena, esperto in problematiche relative a tassi d’usura, per opporsi al decreto ingiuntivo ma perdono ed il decreto diviene provvisoriamente esecutivo con successivo pignoramento di parte dello stipendio della signora.
Il legale consiglia di smettere di pagare le rate del mutuo (fino ad allora regolarmente pagato) per poter accedere alla procedura di sovraindebitamento.
Con l’arrivo dei primi pignoramenti immobiliari, causati dalla errata decisione si sospendere il pagamento del mutuo, la situazione precipita.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
Con l’aiuto di un professionista, diverso dal precedente, il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Nel 2018 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta che consisteva in:
- Vendita dell’immobile stimato € 120.000
- Quota del proprio stipendio di entrambi i coniugi per complessivi 900 euro mensile
- Eventuale credito verso il legale del Foro di Modena a seguito della causa per responsabilità professionale
L’autovettura viene esclusa dalla liquidazione in quanto bene necessario alla signora per potersi recare al lavoro ed i coniugi con il giglio minore vengono autorizzati a vivere nell’immobile per circa 3 anni.
IL RISULTATO
Al momento non è ancora possibile quantificare il beneficio in quanto, essendo stati autorizzati a vivere nell’immobile per almeno 3 anni, non si è ancora proceduto con la vendita dell’immobile.
Caso 8 Liquidazione del Patrimonio
LA STORIA
Nel 2007 il debitore ha acquistato per 120.000 euro (di cui il 50% pagati subito ed il rimanente con cambiali mensili per 5 anni) licenza e beni aziendali di una preesistente attività di ristorazione da asporto, subentrando anche nel contratto di locazione.
Dal 2008 l’attività aziendale ha un forte rallentamento e il debitore smette di pagare l’affitto e, dopo poco, anche le cambiali.
Nel 2010, a seguito di un accertamento ispettivo dell’Ispettorato del Lavoro, gli viene comminata una sanzione di 85.000 euro che, non pagati, diventano in cartella 174.000 euro e si vanno a sommare ad altri debiti nei confronti dell’Erario a cui non ha potuto fare fronte a causa della mancanza di liquidità.
Nel 2012 l’impossibilità di far fronte agli impegni economici assunti per la gestione con i ricavi aziendali lo porta alla decisione di chiudere l’attività.
Dopo la chiusura dell’attività svolge lavori saltuari, intermittenti e a scarsa remunerazione, finché nel 2018 viene assunto come lavoratore dipendente, dapprima a tempo determinato e poi indeterminato.
LO STRUMENTO
Trattandosi di una situazione debitoria generata dall’attività d’impresa lo strumento da utilizzare è la Liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012: il debitore mette a disposizione solo una quota del proprio stipendio, non disponendo di patrimonio da liquidare (beni mobili e/o immobili) per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Nel 2019 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta che consisteva nella sola parte del reddito di lavoro dipendente eccedente le proprie necessità di spesa.
IL RISULTATO
Debito originale € 242.077
Pagamenti ai creditori € 10.000
Beneficio € 232.077 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
Caso 9 Piano del Consumatore
LA STORIA
Nel 2004 una coppia decide di acquistare congiuntamente un immobile, finanziandolo con un mutuo a tasso variabile.
Fino al 2008 pagano regolarmente la rata prevista dal piano di ammortamento che in quattro anni è passata da 700 euro a 1.022 euro mensili.
Per questo motivo lo stesso anno chiedono e ottengono la rinegoziazione della rata a 826 euro mensili.
Nel 2010 il marito ha una consistente diminuzione del reddito a causa della cassa integrazione e nel 2013, poco dopo la nascita di un figlio, perde definitivamente il lavoro.
Si rivolgono quindi al direttore della filiale che consiglia loro di pagare solo una quota della rata, , senza formalizzarlo e senza informarli che la quota non pagata avrebbe generato interessi di mora molto elevati.
Dopo il 2013 il marito trova lavoro in un’altra azienda, migliorando la condizione economica della famiglia, ma nel 2018 anche questa azienda chiude e il debitore percepisce solamente l’indennità NASPI, che termina a ottobre 2020.
Nel 2014 e nel 2016 la Banca chiede il rientro dell’esposizione per poi nel 2018 dar corso ad una azione esecutiva.
LO STRUMENTO
Essendo debiti non contratti in relazione alla attività professionale svolta lo strumento da utilizzare è il piano del consumatore. I debitori, con l’aiuto del consulente, indicano nel piano che sottopongono all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento:
- la disponibilità di 70.000 euro di finanza esterna (un prestito ottenuto dai familiari, confermato per iscritto);
- quello che possono mettere a disposizione per il pagamento dei debiti (il proprio stipendio);
- le uscite necessarie per le spese di vita e correnti.
LA PROPOSTA
Il debitore si dichiara disponibile a:
- versare all’istituto bancario, a fronte di un debito di € 208.510, l’importo complessivo di 81.925 euro (€ 68.000 alla omologazione del Piano ed il residuo in 60 rate mensili a partire dal mese seguente)
- pagare ai rimanenti creditori, a fronte di un debito di € 10.660, l’importo complessivo di 8.396 euro in 60 rate mensili a partire dal mese seguente l’omologazione del Piano
Nel 2020 il Giudice omologa il Piano proposto.
IL RISULTATO
Debito originale € 219.170
Pagamenti ai creditori € 90.321
Beneficio € 128.849 e la completa esdebitazione alla fine dei pagamenti previsti
Caso 10 Liquidazione del Patrimonio
LA STORIA
Nel 2006 il debitore costituisce una s.r.l. per eseguire lavori edili e di ristrutturazione, di questa società possiede il 99% delle quote mentre l’1% rimanente è di proprietà del padre. Il debitore presta una fidejussione personale a favore di un istituto bancario per l’importo di 1.400.000 euro, successivamente ridotto a 285.863 euro.
Nel 2008 accende per l’acquisto della prima casa, un mutuo fondiario ipotecario di 150.000 euro, di durata trentennale, garantito da ipoteca per 300.000 euro.
A causa della crisi che negli anni seguenti ha travolto il settore edilizio il debitore non riusciva più a far fronte ai pagamenti, sia dell’azienda che personali, finché nel 2015 una banca non avviava una azione esecutiva immobiliare sulla casa.
Nel 2018 la casa viene fatto un primo tentativo di vendita ma l’asta va deserta. Nello stesso anno il debitore viene assunto come dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel 2019 la società viene messa in liquidazione volontaria.
LO STRUMENTO
Trattandosi di una situazione debitoria generata dall’attività d’impresa lo strumento da utilizzare è la Liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012: il debitore mette a disposizione:
- Il ricavo derivante dalla vendita coattiva dell’immobile
- Il TFR già maturato (circa 3.000 euro)
- una quota del proprio stipendio, al netto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare (oltre lui, il padre disoccupato ed il fratello studente)
Le quote dell’azienda vengono valutate con un valore di realizzo pari a zero e quindi non apportano nessun beneficio alla liquidazione del patrimonio.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Nel 2019 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta e la sospensione della procedura esecutiva già avviata.
IL RISULTATO
Al momento non è ancora possibile quantificare il beneficio in quanto, a causa della sospensione delle vendite dell’abitazione principale prevista nel decreto Cura Italia”, prorogata fino al 31 dicembre 2020, non si è ancora proceduto con la vendita dell’immobile.
Il debitore, attualmente in Cassa Integrazione, non è in grado di versare la quota del proprio stipendio prevista nel Progetto approvato, ma non perde comunque la possibilità di ottenere l’esdebitazione.
Caso 11 Liquidazione Controllata
LA STORIA
I debitori sono una coppia di lavoratori dipendenti, con due figlie, di cui solo una minore e convivente.
Il sovraindebitamento della coppia ha origini differenti:
il marito ha gestito per qualche anno una attività di ristorazione che, quando nel 2011 i debiti sono diventati eccessivi, ha dovuto chiudere lasciando debiti nei confronti dell’Erario.
La moglie nel 1997, all’età di 19 anni, aveva sottoscritto dei prestiti e delle fideiussioni a favore di una società di famiglia, della quale era formalmente socia ma nella quale non aveva alcun ruolo attivo e dalla quale è poi uscita prima del fallimento dichiarato nel 2012.
Anche dopo il fallimento della società le garanzie prestate nei confronti delle banche sono rimaste in capo a lei.
Attualmente, quindi, il sovraindebitamento è rappresentato dai debiti di cui si è detto sopra nonché dai finanziamenti contratti negli ultimi anni per pagare le spese ordinarie di vita e dal mancato pagamento in tempi più recenti di multe e sanzioni e tributi comunali e regionali.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione controllata dell’intero nucleo famigliare ex art.268 D. Lgs 14/2019: i debitori mettono a disposizione tutto il proprio patrimonio per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
L’eccezionalità di questa procedura è che si utilizzi una liquidazione famigliare anche se i debiti non hanno una origine comune e che non c’è un patrimonio da mettere a disposizione dei creditori, se non una utilitaria utilizzata per andare al lavoro ed i propri stipendi, che sono comunque entrambi già vincolati per un quinto al pagamento di un singolo creditore.
Con l’aiuto di un professionista entrambi i debitori hanno predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Il 13 febbraio 2024 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta e disponendo che:
- dello stipendio incassato mensilmente da entrambi, circa € 3.000 complessivi, ai debitori sia lasciata la somma mensile di € 2.520 per le necessità vitali del nucleo famigliare nonché l’utilizzo dell’autovettura di proprietà
- vengano sospesi entrambi i pignoramenti del quinto dello stipendio
- l’ammontare dello stipendio eccedente l’importo vitale, circa € 480 mensili, venga proporzionalmente messo a disposizione di TUTTI i creditori per la durata di 3 anni
IL RISULTATO
Debito originale € 502.000
Pagamenti ai creditori € 17.280
Beneficio € 484.720 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
Caso 12 Liquidazione Controllata
LA STORIA
Il debitore, dopo il fallimento dell’azienda del padre nella quale ha lavorato sin da piccolo, decide nel 2008 di aprire una azienda artigiana.
L’attività non va bene ed il debitore preferisce pagare le rate del mutuo e le spese di famiglia piuttosto che i debiti fiscali e previdenziali.
La separazione, richiesta dalla moglie nel 2017, gli dà il colpo di grazia, sia economicamente che emotivamente: torna a vivere con il padre e nel 2019 decide di chiudere l’azienda.
Nel 2020 è stato assunto come dipendente con uno stipendio di circa 1.300 euro e svolge anche saltuariamente una attività di collaborazione con una impresa sociale che organizza corsi di istruzione e formazione professionale che gli permette di guadagnare mediamente altri 400 euro al mese.
Nel 2022, alla morte del padre, va a vivere in un appartamento in affitto.
Alla apertura del testamento (il padre aveva un discreto patrimonio immobiliare) scopre che il padre si era recentemente sposato con la persona con cui conviveva da anni, senza informarlo.
Nel testamento del padre, essendo egli conoscenza della situazione debitoria del figlio, questi aveva cercato di agevolarlo lasciando una parte della eredità alle nipoti, oltre la parte della moglie e dei fratelli.
Il debito è quindi relativo alla attività svolta come artigiano fino al 2019.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione controllata ex art.268 D. Lgs 14/2019: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
L’eccezionalità di questa procedura è che il debitore, mentre stava richiedendo l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, si è trovato ad ereditare una quota del patrimonio del padre, circa 63.000 euro al netto delle spese sostenute, che ha dovuto mettere a disposizione di tutti i creditori.
Con l’aiuto di un professionista entrambi i debitori hanno predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Il 14 novembre 2023 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta e disponendo che:
- della somma incassata mensilmente per lo stipendio e le collaborazioni, circa € 1.700 complessivi, al debitore venga lasciata la somma mensile di € 1.250 per le sue necessità vitali
- l’ammontare rimanente, circa € 450 mensili, venga proporzionalmente messo a disposizione di TUTTI i creditori per la durata di 3 anni
- al termine di questo periodo di 3 anni vengano cancellati TUTTI i debiti, anche quelli non pagati
IL RISULTATO
Debito originale € 707.450
Eredità € 63.000
Pagamenti ai creditori € 16.200
Beneficio € 628.250 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
Caso 13 Liquidazione Controllata
LA STORIA
Il debitore ha sempre lavorato con il padre ed il fratello nella azienda di famiglia, occupandosi di logistica.
In un momento di difficoltà dell’azienda ha firmato, insieme al padre ed al fratello, fidejussioni a favore delle banche per complessivi 1.540.000 euro.
Nel 2013 l’azienda è stata messa in liquidazione e successivamente è fallita, nel 2014 è morto il padre e nel 2019 il fratello.
Dal 2014 è stato assunto come dipendente con uno stipendio medio mensile di circa 2.600 euro.
Nel 2021 si è separato dalla moglie, lasciando la casa di abitazione alla moglie ed al figlio minore, a cui riconosce 300 euro al mese per il mantenimento.
Attualmente vive con una nuova compagna in una casa di proprietà di lei.
I debiti attualmente sono così suddivisi:
– € 330.000 nei confronti delle banche a fronte delle fidejussioni firmate;
– € 26.000 per alcuni piccoli finanziamenti sottoscritti per l’acquisto della macchina e per cure dentali.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione controllata ex art.268 D. Lgs 14/2019: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
L’eccezionalità di questa procedura è che non c’è un patrimonio da mettere a disposizione dei creditori, se non una utilitaria utilizzata per andare al lavoro ed il proprio stipendio.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento.
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Il 23 gennaio 2024 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta e disponendo che:
- della somma incassata mensilmente per lo stipendio e le collaborazioni, circa € 2.600, al debitore venga lasciata la somma mensile di € 1.600 per le sue necessità vitali e per il pagamento della quota di € 300 al figlio minore
- l’ammontare rimanente, circa € 1.000 mensili, venga proporzionalmente messo a disposizione di TUTTI i creditori per la durata di 3 anni
- al termine di questo periodo di 3 anni vengano cancellati TUTTI i debiti, anche quelli non pagati
IL RISULTATO
Debito originale € 356.000
Pagamenti ai creditori € 36.000
Beneficio € 220.000 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione
Caso 14 Liquidazione Controllata
LA STORIA
Il debitore ha sempre lavorato come lavoratore autonomo, agente e procacciatore d’affari.
Nel 2015, quando la compagna convivente perde il lavoro, i 1.600 euro che mediamente guadagna ogni mese non bastano a coprire l’affitto di 550 euro e le spese della famiglia che comprende anche una bimba nata nel 2013.
Comincia a non pagare i contributi INPS e alcuni fornitori, chiede un finanziamento bancario di 13.000 euro e poi un finanziamento per l’acquisto di una nuova auto.
La situazione, già difficile, diventa insostenibile nel 2018 quando, a seguito della separazione, deve pagare le spese per l’affitto di un nuovo appartamento per sè e le spese per il mantenimento della figlia (350 euro mensili oltre al 50% delle spese).
Nel 2019 si trasferisce a vivere nella casa di proprietà della nuova compagna e nel 2020 dalla relazione nasce una seconda figlia.
Continua a fare il procacciatore d’affari guadagnando circa 1.800 euro al mese.
È proprietario, insieme alla madre ed al fratello, di un immobile acquistato con un mutuo cointestato a tutti e tre.
Questo immobile è affittato e la sua quota annua di affitto è di circa 1.600 euro.
LO STRUMENTO
Lo strumento da utilizzare in questo caso è la Liquidazione controllata ex art.268 D. Lgs 14/2019: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio per il soddisfacimento parziale dei propri debitori.
Il patrimonio del debitore è formato da 1/3 dell’immobile in comproprietà e dalla sua auto.
Con l’aiuto di un professionista il debitore ha predisposto tutta la documentazione da sottoporre prima all’OCC Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e successivamente al Giudice del Sovraindebitamento e propone che:
- il fratello rilevi la quota di proprietà dell’immobile e contestualmente si accolli la corrispondente quota del mutuo (per il debitore non ci sono entrate da mettere a disposizione degli altri creditori ma il debito complessivo diminuisce)
- l’auto, essendo strumento di lavoro, gli venga lasciata
- ai creditori vada la parte del reddito mensile che eccede quella necessaria alla vita dignitosa del nucleo famigliare
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Il 28 novembre 2023 il Giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l’apertura della liquidazione riconoscendo la validità della proposta e disponendo che:
- della somma incassata mensilmente, circa € 1.800, al debitore venga lasciata la somma mensile di € 1.500 per le necessità vitali del nucleo famigliare
- l’ammontare rimanente, circa € 300 mensili, venga proporzionalmente messo a disposizione di TUTTI i creditori per la durata di 3 anni
- l’auto gli venga lasciata per le esigenze lavorative
- al termine di questo periodo di 3 anni vengano cancellati TUTTI i debiti, anche quelli non pagati
IL RISULTATO
Debito originale € 134.280
Cessione 1/3 immobile € 22.500
Pagamenti ai creditori € 10.800
Beneficio € 100.980 e la completa esdebitazione al termine della liquidazione